La Cassazione è recentemente intervenuta, con sentenza n. 3680/2011, ad attribuire in capo all’amministrazione scolastica un obbligo di vigilanza sempre più assiduo nei confronti degli alunni.
Tale obbligo comporta la predisposizione di innumerevoli accorgimenti tesi ad evitare che, nelle zone di pertinenza dell’istituto scolastico, si introducano persone od animali con potenziali rischi per l’incolumità degli alunni.
Per tali ragioni, laddove un cane randagio morda un alunno nel cortile scolastico, l’amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno per le lesioni patite.
In motivazione gli Ermellini precisano che tali obblighi di sorveglianza sono il precipitato dell’iscrizione scolastica con cui materialmente avviene la presa in carico dell’alunno.
Da tale iscrizione deriva a carico della scuola “l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.
Per tali ragioni legittimato passivo al risarcimento non può essere che l’istituto scolastico in quanto “nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate a un allievo dall’aggressione di un cane incustodito avvenuta, in una pertinenza dell’edificio come il cortile, l’attore deve provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre l’amministrazione ha l’onere di dimostrare che l’evento lesivo è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti tutti gli accorgimenti necessari a impedire l’ingresso a estranei”. (© Avv. Dario Avolio)