Sull’onda della Sentenza della Corte di Giustizia Europea , in Italia trovano sempre più accoglimento le ragioni di docenti precari che abbiano lavorato con contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi anche non continuativi.
La citata sentenza aveva dichiarato la normativa italiana in relazione all’uso dei contratti a tempo determinato per il personale della scuola non conforme all’accordo Quadro Comunitario sul lavoro.
In altri termini, pur consentendo l’utilizzo del contratto a termine per garantire il diritto Costituzionale dell’insegnamento, ciò può avvenire solo in caso di sostituzione del personale assente e non per mascherare, sotto false esigenze di temporaneità, l’abuso del contratto a termine anche in assenza dei presupposti previsti ex lege.
Sulla scorta di tale precedente i Giudici del lavoro, non ultimi il Tribunale di Chieti e di Brindisi, hanno accolto la domanda dei ricorrenti dichiarando l’illegittimità della sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra essi precari e il Miur.
In motivazione i magistrati precisano che i contratti a termine devono essere stipulati per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali e mancando tali requisiti devono ritenersi illegittimi con conseguente diritto al risarcimento per la parte che ha subito l’abuso, nella specie fissato in 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. (© Avv. Dario Avolio)