Rilevante precedente del Supremo Collegio in tema di culpa in vigilando degli insegnati in ipotesi di caduta dell’allievo.
La Cassazione ha infatti stabilito che la caduta dell’allievo nei locali di scuola, alla presenza del personale docente, esclude la possibilità di richiedere il risarcimento del danno per il venir meno del difetto di vigilanza.
Il caso sotteso alla pronuncia prende le mosse da un’azione risarcitoria promossa dai genitori di una bambina che era caduta nel cortile della scuola riportando diverse lesioni.
La domanda giudiziale poggiava sul disposto di cui all’art. 2048 c.c. ritenendo i genitori che, siccome la bimba era caduta all’interno dei locali scolastici, la colpa dell’istituto doveva presumersi proprio in forza della norma citata.
Di diverso avviso i massimi giudicanti che, nel rigettare il ricorso, hanno argomentato come l’art. 2048 c.c., che attribuisce la responsabilità ai precettori del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, presuppone, oltre alla prova di non aver potuto impedire il fatto, anche l’accertamento dell’esistenza di un valido nesso causale tra la condotta dell’allievo e il danno, prova che nel caso di specie faceva difetto. (© Avv. Dario Avolio)