La Corte Suprema, con la recentissima pronuncia n. 5067 del 3 marzo 2010, è tornata ad occuparsi della tematica, non infrequente, dei danni patiti dal minore all’interno dell’istituzione scolastica e della conseguente possibilità di citare o meno in giudizio l’insegnante tenuto alla vigilanza.
Sul punto gli Ermellini hanno escluso, in modo definitivo, la legittimazione passiva dell’insegnante ad essere citato in giudizio, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno, ma anche nella diversa ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso.
Tale dictat scaturisce, peraltro, da una lettura non troppo approfondita dell’art. 61, comma 2, della legge 312/1980 che escludeva la possibilità di convenire direttamente in giudizio gli insegnanti di scuole statali da parte di terzi nelle azioni risarcitorie per danni da culpa in vigilando.
La Cassazione, tuttavia, precisa che, in entrambi i casi, qualora l’Amministrazione convenuta in giudizio sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno che ha arrecato il danno a se stesso, l’insegnante può essere a sua volta convenuto dall’Amministrazione, a titolo di rivalsa, se in occasione dell’incidente occorso all’alunno ha tenuto un atteggiamento connotato da dolo o colpa grave e ciò possa essere dimostrato nel successivo giudizio. (© Avv. Dario Avolio)