Il 16.11.2007 è stato firmato il C.C.N.L.- Comparto Scuola e dal 17.11.2007 è in vigore.

Il nuovo contratto introduce pochi elementi innovativi tendendo maggiormente a chiarire norme la cui applicazione era risultata più controversa.

Sono presenti (art. 5) delle indicazioni di carattere programmatorio che, attraverso contratti integrativi successivi, disciplineranno alcune materie specifiche, quali, ad esempio, la mobilità (che dovrà garantire la stabilità dell’organico al fine di assicurare la continuità del personale docente, l’utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, l’utilizzazione del personale soprannumerario ed inidoneo, nonché quello collocato fuori ruolo, la formazione, l’esercizio dei diritti sindacali.

Ecco in sintesi alcune novità:

Congedi parentali (art.12): il periodo di astensione obbligatoria è da considerare servizio effettivo anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza in atto da parte della lavoratrice madre supplente temporanea (quindi in caso di proroga dell’assenza del titolare la proroga spetta anche all’insegnante  supplente che era stata nominata e non aveva assunto servizio,oppure aveva lasciato in servizio, perché in astensione obbligatoria);

Permessi retribuiti (art.15): i tre giorni di permesso per lutto sono estesi ai conviventi stabili e possono essere fruiti anche in maniera non continuativa.

I tre giorni di permesso per motivi personali diventano un diritto e possono essere documentati anche mediante autocertificazione.

I 15 giorni di permesso per matrimonio sono fruibili da una settimana prima del matrimonio a due mesi successivi al matrimonio.

Assenze gravi patologie (art.17): le assenze dovute alle conseguenze delle terapie per le gravi patologie non rientrano nel computo delle assenze.

Mensa gratuita (art.21):  il diritto ad usufruire gratuitamente della mensa viene esteso ad entrambi i docenti presenti contemporaneamente nella sezione e al personale ATA di servizio alla mensa.

Retribuzione supplenti temporanei (art.40):  si chiarisce che, nel caso di assenza in unica soluzione del titolare a decorrere da 7 giorni prima di un periodo di sospensione delle attività didattiche(ad es. Natale) e fino a 7 giorni dopo la data di ripresa delle attività,  al supplente compete la retribuzione per l’intero periodo. E’ rilevante solo l’assenza continua del titolare prescindendo dalle motivazioni dell’assenza.

E’ stato ripristinato il diritto alla retribuzione della domenica, riposo settimanale, qualora il supplente (sia docente che ATA) completi l’orario settimanale ordinario.

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi (artt. 77-90): vengono incluse nel calcolo del T.F.R. il compenso individuale accessorio per il personale ATA (art. 82) e la Retribuzione professionale docenti.

Vengono inoltre incrementate , dal 31.12.2007, le risorse per il fondo dell’istituzione.

Fondo di istituto (art.88): vengono inseriti alcuni concetti rispetto alla corresponsione delle indennità a carico del fondo. Per gli insegnati le risorse sono finalizzate prioritariamente agli impegni didattici (flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e  di potenziamento).

La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito dsel P.O.F.,  evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti.

Per tali motivi è stato elevato il compenso per le ore aggiuntive (€ 50 per le attività di recupero ed

   35 per le ore aggiuntive di insegnamento).

Certamente la presente è una sintesi non esaustiva del C.C.N.L. per cui invitiamo i docenti a procurarsi il testo, conservandolo per tutto il periodo di vigenza, e a leggerlo con attenzione perché troverà disciplinate tutte le situazioni in cui potrà trovarsi nello svolgimento del suo lavoro e ricordiamo che la violazione delle norme contrattuali è materia di competenza del Giudice del Lavoro.

Ultima nota riguarda gli arretrati che saranno corrisposti con lo stipendio di Febbraio poichè gli uffici dei servizi vari del Tesoro non sono stati messi in grado, per la tempistica delle firme  e della pubblicazione, ad elaborarli in tempo per il mese di gennaio. (© Avv. Dario Avolio)