La Suprema Corte, con’un’innovativa sentenza del dicembre scorso, ha dichiarato la legittimità della registrazione di un colloquio telefonico da parte del lavoratore, ove intrattenuto direttamente con il datore, al fine di precostituirsi una prova per l’impugnativa del licenziamento.
A detta dei massimi giudicanti, infatti, proprio la circostanza che tale registrazione venga effettuata da uno dei due soggetti coinvolti nella conversazione rende possibile e lecita la successiva produzione in sede giudiziale.
Né, come argomentato dalla difesa del datore di lavoro, registrare una conversazione dovrebbe addirittura essere considerata come una condotta illecita sotto il profilo disciplinare.
In tal caso, al contrario, se tale registrazione viene fatta con il preciso scopo di essere successivamente utilizzata contro il datore di lavoro per fini di giustizia, risulta pienamente lecita in quanto rispondente alla scriminante dell’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 51 c.p. (© Avv. Dario Avolio)