La Corte di Cassazione, nell’interessante pronuncia n. 7970/2012, ha statuito che non può considerarsi infortunio sul lavoro quello che si verifica al lavoratore che decida di recarsi in bicicletta sul posto di lavoro.
Ciò in quanto, precisano i giudici, se ci sono autobus per coprire il tragitto, il lavoratore dovrebbe utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro e non decidere autonomamente, con evidenti rischi a suo carico, di utilizzare un mezzo più rischioso per la sua incolumità .
Il caso sotteso alla pronuncia prende le mosse da un ricorso proposto da una donna infortunatasi a causa di una caduta dalla bicicletta nel tragitto casa ufficio.
La stessa aveva quindi avanzato richiesta di infortunio in itinere volta ad ottenere l’indennizzo da parte dell’inail.
Dinanzi ad una pronuncia favorevole del Tribunale di Milano, si assisteva ad un ribaltamento del verdetto da parte della Corte d’Appello sul presupposto che la lavoratrice non era riuscita a dimostrare la necessità di utilizzare la bici, anche in considerazione del fatto che il tragitto era coperto dal trasporto pubblico.
Approdato in Cassazione il caso veniva deciso con la conferma del verdetto d’appello e con la motivazione che “il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali”.
Di converso, l’uso del mezzo pubblico, continuano i giudici, “avrebbe garantito alla lavoratrice maggiore comodità e minore disagio nel conciliare le sue diligenze familiare lavorative”. (© Avv. Dario Avolio)