Secondo recenti rilevamenti istat, sul posto di lavoro è in aumento esponenziale il preoccupante fenomeno del mobbing che si configura in presenza di una condotta, posta in essere nell’ambiente lavorativo dal datore di lavoro o dai colleghi, complessa, continuata e protratta nel tempo, avente le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione o all’esclusione del dipendente e che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici.
Non è raro che tali comportamenti, per le loro caratteristiche vessatorie, determinino una lesione dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, tutelate dall’art. 2087 c.c.
I recenti arresti giurisprudenziali hanno catalogato gli elementi necessari a connotare la fattispecie del mobbing ai fini di un’adeguata tutela risarcitoria.
In particolare, si è giunti a ritenere configurata tale fattispecie solo nella concomitante presenza dei seguenti profili:
a) pluralità di comportamenti di carattere persecutorio e comunque vessatori da parte del datore di lavoro;
b) sistematicità e protrazione nel tempo degli stessi;
c) atipicità delle condotte del datore rispetto agli ordinari poteri provvedimentali in sua facoltà;
d) valutazione dei comportamenti posti in essere al fine di considerarli antigiuridici se esaminati nel loro complesso;
e) elemento intenzionale in capo al datore finalizzato alla persecuzione ed emarginazione della vittima;
f) lesione della salute o della personalità del lavoratore, in conseguenza di tali atti persecutori, comprovata da adeguate perizie medico legali;
g) nesso di causalità tra la condotta del datore e il pregiudizio psico-fisico patito dal lavoratore.
Laddove un lavoratore venga a trovarsi in una situazione connotata dalla presenza di tali elementi, potrà senz’altro ricorrere al giudice competente al fine di ottenere il risarcimento del danno.
In tal caso, tuttavia, avrà l’onere di dimostrare i fatti che concretano le condotte “mobbizzanti” nei suoi confronti, nonché il nesso di causalità tra tali condotte e il danno da lui subito.
La catalogazione degli elementi necessari affinchè possa ritenersi integrato il mobbing ha senz’altro un scopo deflattivo finalizzato ad impedire l’instaurazione di processi temerari da parte del lavoratore.
Prima di agire in giudizio, infatti, chi intende domandare il risarcimento dovrà  necessariamente valutare, in modo approfondito, il materiale probatorio in suo possesso onde evitare di andare incontro ad una sicura sconfitta processuale, con inevitabile condanna al pagamento delle spese di lite. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”