La Cassazione è recentemente intervenuta in tema di licenziamento per scarso rendimento del dipendente.
Al riguardo ha puntualizzato come tale scarso rendimento può integrare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, da intimare in ossequio all’art. 7 Stat.Lav, qualora ricorra un comportamento negligente del lavoratore nell’esecuzione della relativa prestazione.
I massimi giudicanti hanno puntualizzato, peraltro, che anche l’eventuale minor rendimento non colpevole di un lavoratore rispetto ad un altro giustificherebbe tale licenziamento quando la differenza tra le due prestazioni supera una soglia oltre la quale il costo per il datore diverrebbe ingiustificato.
In ragione dei principi generali in tema di prova, il relativo onere è appannaggio del datore tranne nel caso in cui il rendimento minimo venga pattuito convenzionalmente con clausole che prevedano un livello di intensità minimo riferito alla prestazione oggetto del contratto di lavoro.
In tal caso, infatti, il datore dovrà dimostrare unicamente la violazione di tali previsioni che, indirettamente, soddisferanno il raggiungimento della prova dell’inesatta esecuzione della prestazione. (© Avv. Dario Avolio)