Il lavoratore che, avendo subito un infortunio sul lavoro, promuove azione giudiziale nei confronti del datore per il ristoro dei danni patiti, è in posizione dominante per quanto concerne l’onere della prova.

E’ quanto si ricava da una recente pronuncia dei giudici della sezione lavoro di Piazza Cavour in cui si è rimarcato come il prestatore infortunato sia tenuto a provare esclusivamente il fatto da cui è scaturito il sinistro e il collegamento causale tra lo stesso e i danni patiti ma non anche la colpa del datore di lavoro.

Laddove si verifichi un infortunio sul lavoro, infatti, può ritenersi pienamente operativo il disposto di cui all’art. 1218 c.c., che presume la colpa del debitore in caso di inadempimento.

Il datore, infatti, ben può considerarsi debitore di sicurezza nei confronti del subordinato con conseguente responsabilità contrattuale per inadempimento in costanza di un infortunio sul lavoro.

Di conseguenza il superiore potrà andare esente da responsabilità solo fornendo l’onerosa prova di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno nel caso concreto. (© Avv. Dario Avolio)