Importante precedente giurisprudenziale in tama di licenziamento illegittimo e della conseguente tutela risarcitoria.
I giudici di legittimità hanno statuito, infatti, che laddove il licenziamento comminato al lavoratore sia illegittimo per mancanza di ragioni a suffragio, dev’essere riconosciuto anche il danno esistenziale.
A tale approdo i massimi giudicanti sono giunti rivisitando una decisione della Corte d’Appello che, in tale ipotesi, non riconosceva alcun danno esistenziale specifico ritenendo detto risarcimento assorbito dalla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale.
Al riguardo la Suprema Corte puntualizza che “nel caso di specie la Corte di Appello non ha inteso negare l’esistenza del danno esistenziale, sempre risarcibile alla stregua del disposto del 2043 c.c., in riferimento alla violazione dei diritti della persona anche nei casi in cui la condotta offensiva non costituisce reato, ma lo ha inteso includere nel danno biologico applicando un criterio liquidativo complessivo che risulta aver tenuto conto anche dei criteri soggettivi”. (© Avv. Dario Avolio)