La Sezione Lavoro della Cassazione ha recentemente fornito spunti interessanti in tema di licenziamento dichiarato successivamente illegittimo e della relativa tutela risarcitoria spettante al lavoratore impropriamente sollevato dalle sue mansioni.
In costanza di tale ipotesi, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto come non possa dirsi affatto interrotto l’originario rapporto di lavoro in quanto il licenziamento illegittimo incide, in modo inequivocabile, unicamente sulla funzionalità di fatto della prestazione.
Laddove, pertanto, sia accertata l’illegittimità del provvedimento datoriale, la relativa sentenza non farebbe altro che ricostituire dall’inizio il vincolo giuridico di natura contrattuale intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro.
Ciò con notevoli ripercussioni, a detta dei massimi Giudicanti, sulla quantificazione del danno patito e richiesto dal lavoratore che dovrà, quindi, essere accertato tenendo conto anche della retribuzione che lo stesso avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato.
L’esatto ammontare di tale danno dovrà infatti essere determinato computando le mensilità dovute e non percepite relative al periodo compreso fra la data del recesso ingiustificato e la reintegrazione sul posto di lavoro. (© Dario Avolio)
In costanza di tale ipotesi, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto come non possa dirsi affatto interrotto l’originario rapporto di lavoro in quanto il licenziamento illegittimo incide, in modo inequivocabile, unicamente sulla funzionalità di fatto della prestazione.
Laddove, pertanto, sia accertata l’illegittimità del provvedimento datoriale, la relativa sentenza non farebbe altro che ricostituire dall’inizio il vincolo giuridico di natura contrattuale intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro.
Ciò con notevoli ripercussioni, a detta dei massimi Giudicanti, sulla quantificazione del danno patito e richiesto dal lavoratore che dovrà, quindi, essere accertato tenendo conto anche della retribuzione che lo stesso avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato.
L’esatto ammontare di tale danno dovrà infatti essere determinato computando le mensilità dovute e non percepite relative al periodo compreso fra la data del recesso ingiustificato e la reintegrazione sul posto di lavoro. (© Dario Avolio)