Con la sentenza n. 24341 dello scorso 29 ottobre la Suprema Corte si è soffermata sulla validità delle dimissioni del dipendente pubblico in assenza dell’accettazione da parte dell’amministrazione.
Rileggendo la normativa del pubblico impiego nell’ottica della privatizzazione voluta dalla riforma del 2001, gli Ermellini hanno parificato tale atto pubblicistico di dimissioni a quello che opera nel settore privatistico.
In particolare, è stato stabilito che le dimissioni, anche in ambito pubblico, sono valide a prescindere dall’accettazione dell’amministrazione in quanto costituiscono un negozio unilaterale recettizio che determina la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui vengono comunicate al datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle.
Ne consegue la loro piena operatività anche in mancanza di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione. (© Avv. Dario Avolio)