La Corte Suprema ha recentemente confermato l’ampia tutela spettante al lavoratore nelle peculiari ipotesi in cui lo stesso venga adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto con conseguente dequalificazione professionale.
In motivazione i massimi Giudicanti prendono le mosse dall’art. 2103 c.c. in cui è scolpito uno dei diritti fondamentali del lavoratore ovvero quello di essere adibito all’effettivo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto.
Questo perché il lavoro non deve essere inteso come un mero strumento di guadagno essendo, al contrario e soprattutto, un mezzo con cui il lavoratore manifesta la propria personalità e le proprie capacità.
Pertanto, laddove questo diritto venga leso dal datore di lavoro il quale adibisca il sottoposto a mansioni inferiori dequalificandolo, tale contegno dovrà essere valutato alla stregua di un vero e proprio inadempimento dell’originario contratto di lavoro.
Di conseguenza, in costanza di tale ipotesi, il datore di lavoro, oltre ad essere comunque obbligato alla corresponsione delle retribuzioni dovute sarà tenuto anche a risarcire il danno da dequalificazione professionale. (© Dario Avolio)