In tema di licenziamento illegittimo la Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente posto in essere un rilevante intervento nomofilattico in punto di contributi assistenziali e previdenziali.
Come noto, laddove il Giudice di merito accerti l’illegittimità del provvedimento datoriale di licenziamento, la sanzione che segue è quella della reintegra nel posto di lavoro con conseguente obbligo, in capo al datore, di corrispondere gli stipendi spettanti a far data dal giorno dell’allontanamento fino a quello della reintegra.
Sul punto le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato come il datore sia tenuto a corrispondere anche le somme dovute ai fini contributivi, riferite al periodo di allontanamento, e a loro volta dovute dal giorno del licenziamento alla data della sentenza di reintegrazione.
L’importo dovuto, peraltro, potrà anche non coincidere con il danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dall’art. 18 della legge 300/1970. (© Avv. Dario Avolio)