Con la sentenza n. 14756/2013 la Corte di Cassazione ha fissato un importante principio in tema di licenziamento per superamento del c.d. periodo di comporto.
E’ noto, infatti, che tale è  il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore, assente per malattia o infortunio, ai sensi dell’art.2110 c.c. e trova la sua fonte normativa nei contratti collettivi, che ne disciplinano la natura e la durata.
Il comporto può essere di due tipi: a) comporto secco: quando la contrattazione collettiva si limita a prevedere il periodo di comporto soltanto con riferimento alla malattia unica; b) comporto per sommatoria: in tal caso la contrattazione prevede un ampio arco temporale entro il quale non possono essere superati i periodi massimi complessivi di conservazione del posto di lavoro
Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha stabilito che, in ogni caso, possono computarsi nel periodo di comporto solo le assenze per malattia in senso stretto e non anche quelle dovute a infortunio sul lavoro o malattia derivante dallo svolgimento delle mansioni proprie del lavoratore.
Per tali ragioni, il Supremo Collegio ha disposto la reintegrazione di un lavoratore, ritenuto illegittimamente licenziato, proprio in considerazione del fatto che nel superamento del periodo di comporto il presidio ospedaliero, presso cui lavorava, aveva considerato anche periodi di assenza dovuti ad un infortunio sul lavoro. (© Avv. Dario Avolio)