Con una recentissima pronuncia (n. 16622 del 01/10/2012) la Suprema Corte ha accolto le ragioni di un lavoratore, con qualifica di operatore telefonico, che aveva utilizzato il telefono d’ufficio anche per intrattenere contatti personali.
La linea difensiva, a favore del malcapitato, era stata approntata sulla circostanza che, ai fini del relativo accertamento, l’azienda aveva utilizzato il software Blue’s 2002 per il rilevamento delle telefonate.
Ciò in palese contrasto con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede un espresso divieto di utilizzo di apparecchiature di controllo a distanza, se non previo accordo con le R.S.A. e solo ove necessarie per esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro.
A nulla sono valse le argomentazioni difensive della società convenuta che evidenziavano la legittimità del controllo sul lavoratore in quanto assimilabile ad un controllo difensivo e, di converso, sottratto alla preclusione di cui al citato art. 4.
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso, hanno motivato che “il divieto di controlli a distanza, ex art. 4, della legge n. 300 del 1970, implica che i controlli difensivi posti in essere con il sistema informatico Blue’s 2002, ricadono nell’ambito dell’art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970 e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono investire “la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori”. Per tali ragioni “qualora vi siano interferenze con quest’ultima, e non siano stati adottati dal datore di lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione della previsione dell’art. 4, comma 1, di risalire all’identità del lavoratore, i relativi dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo”. (© Avv. Dario Avolio)