Il lavoratore che rifiuta la trasferta perché manca l’autovettura aziendale, non può essere licenziato.
E’ quanto ha stabilito la Cassazione nella recentissima sentenza n. 6148 del 16 marzo 2011, resa al termine della discussione del caso di un lavoratore licenziato proprio perché si era rifiutato di eseguire una trasferta con la propria autovettura non essendo disponibile il veicolo aziendale.
Gli ermellini hanno confermato la sentenza dei giudici di prime cure che avevano riconosciuto l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore.
Nel caso di specie, infatti, difetterebbero i presupposti dell’insubordinazione e dell’inottemperanza alle direttive aziendali in quanto il lavoratore “alla stregua del contratto collettivo e di quello individuale, non aveva l’obbligo giuridico di mettere a disposizione un proprio autoveicolo per disbrigare le trasferte”.
Da ciò consegue la declaratoria di illegittimità di tale licenziamento con conseguente riconoscimento della relativa indennità al lavoratore. (© Avv. Dario Avolio)