La Cassazione è recentemente intervenuta, con sentenza 22 giugno 2009, n. 14586, in merito alla legittimità o meno del licenziamento di un dipendente allontanatosi dal posto di lavoro in assenza di giustificazioni o permessi con il conseguente blocco delle macchine a cui era addetto.
La difesa aveva proposto come principali motivi di gravame in primis l’abnormità del provvedimento di licenziamento che, in ipotesi di abbandono del posto di lavoro, sarebbe congruo solo laddove tale abbandono cagioni pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
Ad adiuvandum la linea difensiva si era anche soffermata sulla lunga durata del rapporto di lavoro che aveva legato il dipendente all’azienda e sul contegno sempre corretto tenuto da quest’ultimo nello svolgimento delle sue mansioni.
La Suprema Corte, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso del dipendente ritenendo, in fattispecie, assolutamente sproporzionato il provvedimento datoriale che sarebbe giustificato unicamente laddove il contegno del lavoratore, per la sua gravità, risulterebbe idoneo a minare il rapporto di fiducia con il datore rendendo impossibile la relativa prosecuzione del rapporto di lavoro.
Nella specie tale requisito, giustificativo del licenziamento, veniva assolutamente a mancare avendo il lavoratore dimostrato l’evidente assenza di danno per la produzione aziendale derivante dall’abbandono del posto di lavoro e l’assenza di pregresse sanzioni di qualsivoglia natura. (© Avv. Dario Avolio)