Il lavoratore, contrattualmente adibito a determinate mansioni, può legittimamente rifiutare lo svolgimento di diverse mansioni, a lui non spettanti, anche a fronte di specifica richiesta da parte del datore di lavoro.
Ad affermarlo sono i Giudici della Sezione Lavoro della Cassazione i quali fondano tale legittimo rifiuto sulla scorta del paradigma normativo dell’eccezione di inadempimento rubricato all’art. 1460 c.c. che, nel caso di specie, si atteggerebbe a vera e proprio forma di autotutela garantita nei contratti a prestazioni corrispettive come quello di lavoro subordinato. (© Avv. Dario Avolio)