Pugno duro della Cassazione ai danni di un lavoratore reo di aver discreditato l’azienda in cui lavorava con esternazioni lesive del prestigio e dell’immagine aziendale.
In tal caso i Giudici della Sezione Lavoro della Suprema Corte (Sentenza n. 29008/2008) hanno confermato che un simile contegno, ben al di là del semplice diritto di critica costituzionalmente garantito, è equiparabile ad un’indubbia violazione dell’obbligo di fedeltà, gravante in capo al lavoratore, ex art. 2105 c.c.
Tale violazione, nel caso specifico aggravata dal fatto che le esternazioni lesive erano anche state pubblicate su un quotidiano locale, costituisce una mancanza disciplinare idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario su cui ruota il rapporto di lavoro.

Di conseguenza tale atteggiamento costituisce giusta causa di licenziamento, ex art. 2119 c.c., essendo sussumibile in una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto lavorativo. (© Avv. Dario Avolio)