Un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo del genitore, separato o divorziato, di provvedere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Di converso, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, a detta dei massimi giudicanti, può cessare solo laddove il genitore onerato proponga un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c., dimostrando concretamente che il figlio abbia raggiunto un’indipendenza economica tale da poter essere considerato autosufficiente.
In altri termini, il raggiungimento della maggiore età e la conquista da parte del figlio di un’indipendenza economica non sono idonei a conferire all’obbligato un diritto di riduzione unilaterale o di eliminazione dell’assegno di mantenimento.
Al contrario, al fine di conseguire la soppressione o decurtazione dell’assegno, è necessario che il genitore domandi con ricorso la modifica della sentenza di separazione o divorzio contenente l’obbligo di corresponsione mensile del mantenimento alla prole. (© Avv. Dario Avolio)