Non sempre trattenere relazioni extraconiugali, in costanza di matrimonio, comporta automaticamente l’addebito della separazione al coniuge fedifrago.
E’ quanto hanno statuito gli Ermellini in una recente sentenza con cui hanno deciso il caso di un marito reo di aver tradito la consorte dopo che quest’ultima aveva chiaramente manifestato la volontà di non volere figli da lui.
Tale decisione unilaterale aveva comportato un sensibile deterioramento del rapporto coniugale, successivamente sfociato in una separazione con richiesta di addebito, a seguito della scoperta della relazione clandestina intrattenuta dal coniuge deluso.
Dopo un primo grado di giudizio favorevole alla donna, sebbene non confermato in appello, su ricorso del marito la Corte di Cassazione ha ribaltato definitivamente il verdetto asserendo che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, da solo, non può giustificare addebito qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di una accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si’ da costituire non la causa di detta intolleranza ma una sua conseguenza“.
In tal caso, dunque, a detta dei massimi giudicanti, il tradimento sarebbe assolutamente giustificato dall’espresso diniego della moglie di voler cementare l’unione con il concepimento di un figlio. (© Avv. Dario Avolio)