Rilevante precedente quello contenuto nella sentenza n. 32562-2010, in cui il Supremo Collegio è intervenuto sull’annosa questione degli ex coniugi che rendono difficoltose all’altro genitore le visite ai figli nel periodo post-separazione.
A decidere il caso è stata la Sesta sezione penale della Corte a cui era pervenuta la vicenda di un padre di Ravenna al quale la ex moglie aveva “pretestuosamente negato l’esercizio del diritto di visita” della figlia quattordicenne.
Gli ermellini hanno ravvisato in tale condotta il reato di cui all’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice) confermando la condanna inflitta al giudice d’Appello a 4 mesi di reclusione.
Tuttavia la vera innovazione contenuta nella sentenza in oggetto è rappresentata dall’individuazione, in simili ipotesi, del diverso danno civilistico c.d. “da mancato affetto”, con conseguente tutela risarcitoria a favore del coniuge leso.
La Corte ha confermato tale ipotesi di danno, rigettando le argomentazioni difensive della donna che ritenevano non raggiunta la prova richiesta e sostenendo che il risarcimento è dovuto per il solo fatto di aver reso difficoltoso il rapporto tra padre e figlio e aver conseguentemente determinato la produzione di un danno morale autonomamente risarcibile. (© Avv. Dario Avolio)