Cassando con rinvio un caso pervenuto dalla Corte di Appello di Brescia, il Supremo Collegio è tornato sul tema della riconciliazione dei coniugi post-separazione e degli elementi idonei ad attestarla.
Nel lumeggiare gli elementi concreti atti a far ritenere intervenuta una riconciliazione, gli ermellini puntualizzano come debba avere massima rilevanza la ricostituzione del nucleo familiare.
Al riguardo, allora, la ripresa della coabitazione tra i coniugi viene considerata, più di ogni altro contegno, come l’elemento principe idoneo a fondare il convincimento del Giudice circa l’avvenuta riconciliazione.
In costanza di tale ipotesi, dunque, dovrà essere solo il coniuge interessato a negare l’eventuale ricongiungimento a dover dimostrare che la ripresa della vita coniugale, in forza di accordi o per le concrete modalità di svolgimento, non integrava una ripresa della convivenza idonea ad interrompere e paralizzare il prosieguo della causa di divorzio. (copyright Dario Avolio)
Nel lumeggiare gli elementi concreti atti a far ritenere intervenuta una riconciliazione, gli ermellini puntualizzano come debba avere massima rilevanza la ricostituzione del nucleo familiare.
Al riguardo, allora, la ripresa della coabitazione tra i coniugi viene considerata, più di ogni altro contegno, come l’elemento principe idoneo a fondare il convincimento del Giudice circa l’avvenuta riconciliazione.
In costanza di tale ipotesi, dunque, dovrà essere solo il coniuge interessato a negare l’eventuale ricongiungimento a dover dimostrare che la ripresa della vita coniugale, in forza di accordi o per le concrete modalità di svolgimento, non integrava una ripresa della convivenza idonea ad interrompere e paralizzare il prosieguo della causa di divorzio. (copyright Dario Avolio)