Pugno duro del Supremo Collegio contro l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento laddove questi, successivamente alla pronuncia di divorzio, ponga in essere atti tali da evidenziare un tenore di vita elevato.
E’ il caso di una donna che aveva ottenuto l’assegno divorzile a seguito di un procedimento di divorzio giudiziale; assegno che, come noto, è idoneo a garantire il medesimo tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio alla parte c.d. debole.
Successivamente alla pronuncia, tuttavia, l’ex marito veniva a conoscenza di alcune circostanze che non rendevano più credibile la necessità di vedersi corrisposto mensilmente l’assegno.
In particolare il marito veniva a conoscenza che l’ex moglie aveva stipulato con una società un contratto di leasing avente ad oggetto un’autovettura di lusso.
Tale circostanza veniva immediatamente denunciata, con autonomo ricorso per la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, in quanto indice di mezzi economici adeguati e preclusivi della corresponsione dell’assegno.
Il Supremo Collegio ha accolto tale tesi sancendo l’illegittimità della corresponsione dell’assegno divorzile per le mutate condizioni economiche della donna che, nel frattempo, aveva intrattenuto anche una relazione more uxorio che le garantiva un alto tenore di vita. (© Avv. Dario Avolio)