Nessun mantenimento per i figli definiti “bamboccioni” dal defunto ministro Padoa Schioppa.
E’ questo l’orientamento che emerge da una recentissima sentenza del Supremo Collegio che ha ribadito come l’obbligo di mantenimento, gravante per legge in capo al genitore, cessa laddove questi ultimo riesca a provare che il figlio sia stato posto nella concreta possibilità di divenire autosufficiente ma abbia colpevolmente perso tale occasione.
La sentenza in oggetto affronta il tema, ormai classico, del diritto del figlio maggiorenne a ricevere l’assegno di mantenimento anche in caso di divorzio dei genitori e, di converso, da parte del coniuge gravato da tale obbligo.
In simili ipotesi, precisano i giudici, l’obbligo cessa non solo laddove i figli maggiorenni hanno raggiunto l’indipendenza economica ma anche nel caso in cui tale indipendenza non sia stata raggiunta per cause non imputabili agli stessi.
Al contrario, laddove l’indipendenza economica non sia raggiunta per svogliatezza o rinuncia a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ciò rende possibile la perdita del diritto all’assegno di mantenimento. (© Avv. Dario Avolio)