Rilevante intervento della Suprema Corte in tema di assegno di mantenimento e dei relativi presupposti che ne giustificano la corresponsione.
Come è noto, l’obbligo di mantenimento, corrisposto dall’ex coniuge non convivente, è dovuto anche al figlio maggiorenne che non abbia raggiunto la piena indipendenza economica e, di converso, viene a mancare solo allorquando tale condizione venga soddisfatta.
Ciò non esclude, tuttavia, che laddove il figlio non raggiunga colpevolmente l’indipendenza economica, l’obbligo di corresponsione dell’assegno possa cessare in capo al genitore.
In altri termini gli Ermellini, nella sentenza in oggetto, censurano e puniscono l’atteggiamento del figlio maggiorenne che rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare un’attività lavorativa assumendo che tale contegno è del tutto idoneo a giustificare la revoca dell’assegno.
A detta della Suprema Corte, infatti, raggiunta la maggiore età, non vi è alcun dubbio che l’assegno di mantenimento in favore del figlio debba continuare ad essere erogato solo laddove il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di quest’ultimo dipenda da una causa a lui non imputabile.
Viceversa, laddove vi sia una situazione di colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato di svolgere un’attività lavorativa, tale situazione determinerà il venir meno di qualsivoglia obbligo in capo al genitore. (© Avv. Dario Avolio)