Il padre che omette di versare all’ex coniuge l’importo dovuto a titolo di mantenimento va incontro alla revoca dell’affido condiviso.
E’ questo il dictat contenuto in una recentissima sentenza del Supremo Collegio (n. 26587 del 17 dicembre 2009) a cui i massimi giudicanti sono pervenuti attraverso un ragionamento logico-giuridico sulla scorta delle norme di riferimento.
E’ noto, infatti, come l’art. 155 c.c. prevede, quale regola generale, che in caso di divorzio il giudice disponga l’affido condiviso con dovere da parte di entrambi i genitori di esercitare congiuntamente la potestà sull’affidato.
Tale disposto è stato introdotto dalla legge 54/2006 proprio al fine di assicurare la continuazione dei rapporti tra prole e genitori anche a seguito della separazione e impedire che gli stessi fossero affidati solo alla madre come accadeva in passato.
Una simile regola generale ammette tuttavia delle eccezioni, rimesse all’apprezzamento del giudice, che, a seconda dei casi, può disporre l’affidamento esclusivo motivando le ragioni impeditive dell’affido condiviso.
Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini questi ultimi hanno rinvenuto tali ragioni impeditive proprio nell’omesso versamento dell’asssegno di mantenimento da parte del genitore “indice di una rilevata inidoneità del padre ad occuparsi della prole, desunta per lo più dal disinteresse dimostrato nei confronti dei bambini”. (© Avv. Dario Avolio)