Il Supremo Collegio, in una recentissima sentenza del mese scorso, ha affrontato nuovamente il problema dell’esigibilità del mantenimento, laddove lo stato di salute dell’obbligato diventi improvvisamente precario.
Al riguardo si è stabilito che, laddove il coniuge gravato dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento versi, successivamente alla statuizione del giudice, in uno stato così precario, tale da compromettere la capacità lavorativa, ciò può ampiamente giustificare la revoca dell’assegno.
Con tale decisione la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un padre che, gravato da un assegno mensile di 400 euro, aveva invocato in appello la revoca per sopravvenuta impossibilità a corrispondere tale somma a causa della perdita di lavoro e di condizioni di salute precarie, tali da compromettere la sua capacità lavorativa.
La Corte d’Appello rigettava l ricorso ma il Supremo Collegio, per i motivi esposti, dava ragione al ricorrente revocando l’assegno e disponendo che nessuna somma si sarebbe dovuta corrispondere per il futuro.