Confermato da una recentissima sentenza della Suprema Corte l’orientamento favorevole al diritto del coniuge divorziato superstite ad ottenere la pensione di reversibilità anche in presenza della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno di divorzio.
A tal fine gli Ermellini hanno chiarito che ciò che rileva “è il riconoscimento giudiziale della titolarità di un assegno divorzile, mentre resta irrilevante la modalità solutoria del debito una tantum espressamente consentita dall’articolo 5 della legge sul divorzio in via alternativa all’ordinaria corresponsione periodica”.
Di converso, non vi sarebbe nessuna ragione ostativa al riconoscimento della pensione di reversibilità in caso di assegno una tantum, contrariamente ad alcune pronunce del passato che riconoscevano tale possibilità solo in presenza di una corresponsione periodica di detto assegno poiché, nella prima ipotesi, ogni obbligo economico nei confronti dell’ex coniuge si presumeva estinto.
In altri termini, continuano i giudici, “l’onnicomprensività del versamento in unica soluzione dell’assegno divorzile estingue ogni debito solo nei confronti dell’ex coniuge onerato, non lasciando spazio a successive pretese sul suo patrimonio personale, neppure post mortem, e non anche nei confronti dell’ente previdenziale”. (© Avv. Dario Avolio)