Rilevante precedente del Supremo Collegio in tema di assegnazione della casa familiare e opponibilità a terzi del relativo diritto di godimento.
Gli Ermellini hanno infatti stabilito che il provvedimento con cui il giudice dispone, in sede di separazione dei coniugi o divorzio, l’assegnazione della casa familiare in favore del coniuge convivente con i figli, costituisce in capo al medesimo un diritto di godimento opponibile al terzo acquirente dell’immobile anche in assenza di trascrizione dell’ordinanza alla conservatoria immobiliare.
In tale ipotesi, precisano i giudici, nonostante l’assenza di trascrizione, tale diritto di godimento potrà comunque essere opposto per i nove anni successivi alla data dell’ordinanza presidenziale di assegnazione.
Una simile decisione rafforza ancor di più la posizione del coniuge separato convivente con figli e va ad affiancarsi alla tutela già riconosciuta nella diversa ipotesi di trascrizione del relativo provvedimento anteriormente all’acquisto del terzo che, al contrario, rende opponibile senza limiti di tempo il diritto di godimento dell’immobile. (© Avv. Dario Avolio)