L’abbandono della casa coniugale, laddove venga posto in essere dal coniuge senza il consenso dell’altro e suffragato dal rifiuto di ritornarvi, costituisce indubbia violazione dell’obbligo matrimoniale della coabitazione e, di converso, causa di addebito della separazione nel caso renda impossibile la convivenza.
E’ quanto affermano i Giudici del Supremo Collegio in una sentenza dello scorso febbraio precisando, comunque, che il contegno sopra descritto non integra tale violazione nell’alternativa ipotesi in cui costituisca reazione al comportamento dell’altro coniuge ovvero prevedibile epilogo di una convivenza divenuta intollerabile.
In queste ultime ipotesi, infatti, l’abbandono della casa familiare non costituirebbe causa della crisi matrimoniale ma solo conseguenza e renderebbe impossibile ogni ipotesi di addebito. (© Avv. Dario Avolio)