Negli ultimi anni la convivenza di fatto è aumentata in modo esponenziale con l’inevitabile incremento del contenzioso giudiziale.
Con la recentissima sentenza n. 7214 del 21.03.2013 scorso, la Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale in tema di rottura di un’unione sentimentale tra conviventi.
Nello specifico gli Ermellini hanno statuito che in tal caso la fine del rapporto non consente al proprietario dell’immobile in cui si conviveva di allontanare immediatamente il convivente.
Quest’ultimo, infatti, dev’essere messo nelle condizioni di trovare un’altra sistemazione per tutto il tempo necessario a tal fine.
La Cassazione ha precisato che tale garanzia deve essere riconosciuta solo in presenza di una convivenza di fatto stabile e duratura che abbia i caratteri della “esclusività, stabilità e contribuzione” e non è operativa in presenza di un semplice rapporto di ospitalità
La Suprema Corte, peraltro, in motivazione ha escluso espressamente che tale forma di tutela stia a significare equiparazione tra convivenza e matrimonio.
Al contrario, il principio espresso nella pronuncia rappresenta unicamente un comportamento esigibile e fondato sui criteri di correttezza e buona fede che suggeriscono di avvisare il partner e di concedergli un periodo di tempo congruo laddove si volesse rientrare nella disponibilità del proprio immobile in seguito alla fine del rapporto sentimentale. (© Avv. Dario Avolio)