La Suprema Corte, nella recentissima sentenza n. 16873/2010, è arrivata ad escludere l’automatismo secondo cui al coniuge che si macchi di tradimento venga poi addebitata la colpa della separazione, con tutti i consequenziale provvedimenti di legge.
Se infatti l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di norma, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è pur sempre possibile accertare che, in concreto, non vi è alcun nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi di coppia.
Ciò laddove, in seguito ad un accertamento rigoroso da parte del giudice e una valutazione totalitaria dei comportamenti di entrambi i coniugi, così come emersi dalle risultanze probatorie, emerga la preesistenza di una crisi coniugale già irreversibile.
In tal caso l’eventuale tradimento non può assurgere a causa della crisi ma diventa semplicemente un ulteriore presupposto, in un più ampio contesto caratterizzato da una convivenza solo formale. (© Avv. Dario Avolio)