La Suprema Corte è recentemente intervenuta in tema di presupposti essenziali ai fini dell’assegnazione della casa coniugale in un giudizio di separazione personale.

Al riguardo i Giudice del Palazzaccio, richiamando il previgente art. 155 c.c., il vigente art. 155- quater e l’articolo 6 della legge 898/1970, hanno suffragato l’orientamento dominante che subordina l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, che convivano con i coniugi.

Laddove tale alternativo presupposto dovesse mancare, infatti, il giudice non potrà in alcun modo adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sia che la stessa fosse in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad uno di essi.

Ciò in quanto la casa coniugale, anche alla luce del disposto di cui all’art. 156 c.c., non potrebbe mai sostituire o essere ritenuta una componente dell’assegno di mantenimento. (© Avv. Dario Avolio)