La Suprema Corte è recentemente intervenuta, con sentenza n. 15333/2010, in punto di separazioni giudiziali e dei conseguenti provvedimenti relativi al mantenimento dell’ex coniuge che seguono alla pronuncia del giudice.
È noto che con la sentenza di separazione viene stabilita, tra l’altro, la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Tale concetto ha una portata ampia, essendo relativo alla prestazione di tutto quanto risulti indispensabile alla conservazione del tenore di vita equivalente alla posizione economico-sociale dei coniugi.
Il mantenimento spetta al coniuge che non ha avuto responsabilità nella separazione, a patto che il coniuge onerato non disponga dei mezzi necessari a mantenere l’antecedente standard di vita ed in proporzione alle sostanze dell’obbligato.
Ed è proprio ragionando su quest’ultimo punto che gli ermellini sono arrivati a ritenere che, laddove l’ex coniuge, obbligato a corrispondere il mantenimento, sia al tempo stesso onerato ad estinguere il mutuo dell’ex casa coniugale, l’ammontare di tale assegno dev’essere sensibilmente ridotto.
Ciò per ragioni di equità che giustificano tale decurtazione soprattutto in considerazione del fatto che, nel caso sottoposto, la casa coniugale era stata acquistata in regime di comunione dei beni e poi assegnata alla moglie pur in assenza di figli. (© Avv. Dario Avolio)