Il coniuge separato e non affidatario non può esonerarsi dall’obbligo di mantenimento asserendo di aver contratto un mutuo per l’acquisto di una casa poichè, in tal caso, si presume che egli percepisca degli introiti in nero.
E’ quanto hanno rilevato gli Ermellini nella recentissima pronuncia n. 34336 del 23 settembre 2010, in cui veniva confermata la condanna ai danni di un uomo accusato dalla ex coniuge di non aver corrisposto più l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice.
L’accusato aveva fondato la propra difesa sulla circostanza che il medesimo percepisse uno stipendio modesto e che l’acquisto di un immobile di proprietà non indicasse necessariamente una fonte di redditi in nero con la conseguenza che non era compatibile con la regolare corresponsione dell’assegno per mancanza di introiti sufficienti.
Tali asseriti, tuttavia, non avevano convinto i giudici di prime cure, sia di primo che di secondo grado, costringendo l’ex coniuge inadempiente a rivolgersi al Supremo Collegio.
Anche in tal sede il risultato non cambiava e gli ermellini, confermando gli approdi dei primi due gradi di giudizio, precisavano che “la capacità economica dell’obbligato che, all’epoca dei fatti, svolgeva regolare attività lavorativa retribuita ed aveva inoltre contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile, circostanza questa sintomatica di tale capacità, poteva verosimilmente provenire anche da altre fonti di reddito in nero”. (© Avv. Dario Avolio)