Se uno dei due coniugi confessa il tradimento o ciò emerge dal giudizio di separazione promosso dall’altro per tali motivi, la separazione non è addebitabile al traditore laddove quest’ultimo riesca a provare che l’unione era già in crisi irreversibile per altri motivi.
E’ questo l’approdo della Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 2093/2011 in cui, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, ha ritenuto assolutamente indispensabile la prova del collegamento causale tra la relazione extraconiugale e la crisi della coppia.
Di conseguenza, laddove la crisi era preesistente e traeva origine da altre ragioni debitamente dimostrate in giudizio, l’aver intrattenuto una relazione extramatrimoniale non può essere considerata come causa della rottura del rapporto coniugale e non può comportare l’addebito di colpa per tali ragioni.
In motivazione gli ermellini hanno, infatti, puntualizzato che “la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è invece causa d’addebito se risulta provato che esso non ha comunque avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale laddove quest’ultima era preesistente. Ne consegue che risulta insindacabile in sede di legittimità la decisione di merito, adeguatamente motivata, che ha ritenuto di escludere il nesso causale tra l’infedeltà e la fine del matrimonio nonostante il coniuge responsabile avesse confessato all’altro la propria infedeltà”. (© Avv. Dario Avolio)