In caso di separazione all’ex coniuge va garantita la corresponsione di un assegno di mantenimento direttamente correlato allo stile di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.
E’ questo il dictat confermato dal Supremo Collegio anche nella recentissima sentenza n. 1612 del 24 gennaio scorso.
Nel ribadire tale principio, gli ermellini hanno quindi rigettato un ricorso proposto da un uomo condannato, nei primi due gradi di giudizio, a versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 7.500.
Tale decisione era stata motivata dai giudici di prime cure proprio in ragione della situazione patrimoniale della donna, priva di redditi e impossibilitata a procurarsene a causa della sua precaria situazione lavorativa.
La Cassazione ha ritenuto corretto l’inquadramento dato alla fattispecie dai giudici di merito motivando che l’assegno di mantenimento dev’essere tale da garantire all’ex coniuge, separato senza colpa, lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso sottoposto il tenore di vita elevato era stato accertato dal consistente reddito del marito e dall’ingente patrimonio mobiliare e immobiliare oltre che dallo stile di vita della coppia che ricomprendeva “il possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna”. (© Avv. Dario Avolio)