La circostanza che la ex moglie abbia procreato un figlio con un altro uomo non esclude l’obbligo dell’ex marito di corrispondere l’assegno di mantenimento.

E’ questo il dictat contenuto nella sentenza n. 2417 del 30 gennaio 2009 con cui gli Ermellini hanno confermato tale onere in capo all’ex coniuge qualora manchino prove sufficienti di una vera e propria convivenza more uxorio da parte della moglie con il nuovo compagno.

Nello specifico i giudici di legittimità assumono come dovuto l’assegno di mantenimento quando dalle risultanze processuali non siano emerse prove sufficienti (il cui onere, peraltro, incombe sul marito) sia del fatto che la relazione tra la ex moglie e il padre del bambino ha i connotati di una convivenza more uxorio, sia delle mutate condizioni economiche della donna, eventualmente migliorate dal nuovo convivente.

Solo dimostrando tali presupposti fattuali, infatti, continuano i giudici di Piazza Cavour, cesserebbe l’obbligo di mantenimento in capo all’ex marito. (© Avv. Dario Avolio)