La  convenzione  di  negoziazione  assistita, introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e’ un accordo mediante il quale  le  parti  convengono  di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di  avvocati  iscritti  all’albo.
L’invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di procedura civile.
L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La convenzione di negoziazione assistita puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di  raggiungere una soluzione consensuale di  separazione  personale o di  cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni  incapaci  o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,  della legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   ovvero   economicamente   non autosufficienti, l’accordo raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita e’ trasmesso al procuratore  della  Repubblica presso  il  tribunale  competente  il  quale,  quando   non   ravvisa irregolarita’,  comunica  agli  avvocati   il   nullaosta.
Al contrario, in presenza  di  figli  minori,  di figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di  handicap  grave  ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito  di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro  il termine di dieci giorni al procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
Quando ritiene  che  l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale,  che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  partie provvede senza ritardo.
L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli effetti dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono i procedimenti di separazione  personale e di cessazione degli effetti civili del  matrimonio.
L’avvocato della parte  e’  obbligato  a trasmettere, entro il termine di dieci  giorni,  all’ufficiale  dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il  matrimonio  fu  iscritto   o trascritto, copia,  autenticata  dallo  stesso,  dell’accordo  munito delle certificazioni, concludendo in tal modo l’iter della separazione o del divorzio.