Il reato di stalking (dall’inglese to stalk ovvero letteralmente “fare la posta” alla preda, inseguirla furtivamente) è stato introdotto dal nostro ordinamento solo di recente con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, che, con l’aggiunta dell’art. 612 bis all’interno del codice penale, ha colmato una notevole, quanto incomprensibile, lacuna normativa che in passato vedeva le vittime di tale grave fenomeno prive della minima tutela.
Oggi, dunque, il reato di stalking è previsto e punito dall’art. 612 bis c.p. che, sotto la rubrica “atti persecutori”, punisce “con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto…ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Anche se statisticamente il prototipo dello stalker viene a coincidere quasi sempre con l’ex coniuge o l’ex fidanzato, tale figura ha subito nel tempo un’interessante catalogazione in cinque tipologie di soggetti qualificati come “persecutori”.
          il risentito: di norma un ex partner che vuole vendicarsi perchè non accetta la fine della relazione. Tale soggetto è solito scagliarsi contro l’ex cercando di denigrarlo in ogni modo, anche dinanzi a terze persone e, non di rado, è solito “attaccare” anche i beni della vittima (ad es. danneggiando l’autovettura di proprietà);
          il bisognoso d’affetto: agisce per attirare su di sé delle attenzioni e, di frequente, è stato individuato nell’ambito di rapporti professionali particolarmente stretti come, ad esempio, quello tra paziente e psicoterapeuta;
          il corteggiatore incompetente: si tratta di un soggetto incapace di relazionarsi agli altri, con gravi difficoltà nel rapportarsi all’altro sesso, che finiscono col renderlo opprimente e aggressivo in caso di rifiuto da parte della persona corteggiata;
          il respinto: viene definito come colui che non accetta la fine di una relazione e, conseguentemente, non riesce ad elaborare il trauma connesso a quello che vive come un vero e proprio abbandono. Il suo agire è spinto, da un lato, dal desiderio di ristabilire una relazione con l’ex e, dall’altro, dal desiderio di vendicarsi per il torto subito;
          il predatore: mira ad avere rapporti strettamente carnali con la vittima, senza cercare una relazione stabile con la medesima; non di rado il suo agire criminoso è amplificato proprio dal senso di paura che incute alla “preda”, se quest’ultima lo lascia intravedere.
A prescindere dal tipo di stalker con cui si ha a che fare, l’importante, in caso di aggressioni incalzanti, è che la vittima non rimanga inerte ma, al contrario, si attivi subito in modo incisivo e deciso, onde evitare che tali atteggiamenti persecutori sfocino in reati ben più gravi.
 
La vittima dovrà innanzitutto seguire i seguenti suggerimenti che sono stati approntati dagli studiosi del fenomeno dello stalking, con l’ausilio delle forze dell’ordine:
 
 
          reagire alle prime avvisaglie di stalking, cercando di interrompere, fin dall’inizio, qualsiasi atteggiamento molesto perpetrato che, pertanto, non dovrà essere sottovalutato o giustificato in alcun modo;
          interrompere immediatamente con fermezza qualsiasi relazione indesiderata, evitando atteggiamenti di indecisione che potrebbero essere fraintesi dallo stalker;
          sebbene risulti difficile, l’atteggiamento migliore che la vittima deve assumere dinanzi allo stalker è l’indifferenza poiché un sentimento di paura, se lasciato trasparire, induce l’aggressore a rinforzare il suo proposito criminoso e a diventare maggiormente aggressivo;
          muoversi con prudenza ed evitare di percorrere sempre gli stessi itinerari o di fermarsi in luoghi isolati;
          in caso di molestie telefoniche, registrare tutte le chiamate ricevute e richiedere un tabulato telefonico al gestore;
          conservare eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio e scrivere su un diario il giorno e i singoli episodi di molestia, oltre ai nominativi di eventuali soggetti che possano testimoniare.
 
Laddove tali precauzioni non risultino idonee a far cessare gli atti a contenuto persecutorio, alla vittima non resterà che presentare nei casi meno gravi istanza di ammonimento al questore il quale, a norma dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, ammonirà “oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge”.
 
In alternativa la vittima dovrà sporgere immediata querela dopo aver acquisito validi elementi probatori a carico del molestatore, al quale, in tal modo, potrà essere applicata  la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”