Diverse pronunce recenti hanno ampliato la casistica del sempre più frequente reato di stalking riconoscendone la piena integrazione anche a seguito di perpetrazione mediante gli ordinari mezzi di comunicazione telematica ( e mail – messaggi su social network).
E’ noto che il delitto di stalking (rubricato all’art. 612 bis c.p. come atti persecutori) si configura quando un soggetto, con condotte reiterate, minacci o molesti la vittima in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia o di paura o ingenerare nella stessa un timore fondato per l’incolumità propria o di una persona cara, inducendola a modificare le abitudini di vita.
Orbene tale delitto può essere consumato anche quando gli atti persecutori (almeno due) vengano realizzati in forma telematica destabilizzando psicologicamente il destinatario nel senso indicato dalla citata norma.
Pertanto, ai fini dell’integrazione dello stalking per via telematica, non è sufficiente il mero invio di e mail reiterate laddove queste ultime non arrechino disagio psichico alla vittima.
In mancanza di tale elemento integrativo, infatti, risultano assenti i requisiti di cui all’art. 612 bis c.p. e si rientra nell’alveo del semplice spamming fenomeno privo di qualsivoglia rilevanza penale. (© Avv. Dario Avolio)