La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito l’applicabilità della nuova causa di non punibilità, prevista dall’art. 131 bis in caso di particolare tenuità del fatto, anche alla guida in stato di ebbrezza.
Il nuovo art. 131 bis, al comma 1, ha previsto nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, l’esclusione della punibilità quando, “per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.Con tale decisione la Corte Suprema ha preso posizione definitivamente sull’inclusione o meno di alcune fattispecie di reato nel nuovo paradigma previsto dalla citata norma.
Tra le positive considerazioni che depongono per l’applicabilità della nuova causa di non punibilità anche alla guida in stato di ebbrezza, il Supremo Collegio precisa che l’istituto in parola è stato incluso nella parte generale del codice pelane proprio al fine di “attribuirgli valenza non limitata ad alcune fattispecie di reato”, con conseguente sua applicabilità a tutti i reati. (© Avv. Dario Avolio)