Nella recente riforma, di cui è attesa la pubblicazione immediata in Gazzetta e relativa alla depenalizzazione di alcune fattispecie di reato, il Governo ha ritenuto di ricomprendere anche il delitto di ingiuria punito dall’art. 594 c.p.
Tale delitto, per cui la norma citata prevede la pena della reclusione fino a mesi sei e la multa fino ad euro 516, sarà degradato a mero illecito civile e punito con una sanzione pecuniaria da euro 100 ad euro 8.000, oltre al risarcimento del danno in favore del soggetto leso.
Per tali ragioni il destinatario di un’offesa non potrà più perseguire penalmente il responsabile, depositando la relativa querela nel termine di tre mesi dal fatto-reato ma potrà rivolgersi unicamente al Giudice civile per ottenere il risarcimento del danno.
In aggiunta al risarcimento il magistrato civile comminerà, in caso di condanna, la relativa sanzione pecuniaria da determinarsi tenuto conto della forbice normativamente prevista.
E’ da segnalare, infine, che alla luce del principio di retroattività della norma penale più favorevole al reo, la nuova normativa è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti penali in corso purchè non definiti con sentenza irrevocabile. (© Avv. Dario Avolio)