La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 48840 del 10 dicembre 2015, ha definitivamente chiarito che la misurazione dello stato di ebbrezza tramite alcoltest non è sindacabile e spetta a chi è sottoposto a controllo far valere il contrario.
In particolare gli Ermellini precisano che l’esito positivo del controllo è idoneo, già di per sé, a provare la sussistenza dello stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 cds e, laddove l’imputato del relativo procedimento penale voglia dimostrare il contrario, è tenuto a provare vizi o errori di strumentazione o del metodo di esecuzione.
Di converso ove l’imputato voglia far valere vizi nella strumentazione con la quale è stato sottoposto ad alcoltest, incombe sul medesimo l’onere della relativa prova a nulla rilevando la semplice assenza di omologazione che può essere considerata solo un indizio di inattendibilità.