Ai fini della configurabilità del delitto di stalking non rileva il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa.
E’ quanto hanno statuito gli Ermellini in un recente approdo del maggio scorso precisando che, ai fini della configurazione del reato di stalking, non è necessario che gli atti persecutori siano tali da alterare le abitudini di vita essendo sufficiente che la condotta illecita ingeneri nella vittima uno stato d’ansia perdurante con timore per la propria incolumità.
Per tali ragioni, molestie, minacce e ingiurie bastano a ingenerare nella vittima ansia e timore per la propria incolumità e a configurare lo stalking, senza che rilevi il mutamento delle abitudini di vita della stessa. (© Avv. Dario Avolio)