Singolare pronuncia quella resa dal Supremo Collegio con la sentenza n. 37151 dello scorso ottobre, con la quale gli ermellini hanno analizzato e deciso una particolare ipotesi di revoca degli arresti domiciliari,a carico di un condannato in regime di detenzione domiciliare.
Nello specifico, i giudici di Piazza Cavour hanno posto il veto all’utilizzo di facebook per chi si trovi agli arresti domiciliari con la conseguenza che, in ipotesi contraria, il “contravventore” si vedrà revocata tale misura detentiva per il più aspro regime carcerario.
In motivazione la Corte fonda la decisione rilevando che la detenzione domiciliare comporta a carico del condannato “l’obbligo di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi”.
Orbene, interpretando letteralmente tale dictat, in assenza di ulteriori disposizioni correttive, lo stesso dev’essere inteso “nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet”.
Di converso, pur essendo consentita la navigazione in internet per i più svariati fini, rimane il divieto assoluto di utilizzo finalizzato a comunicare con terze persone per il tramite dei più comuni social network (facebook su tutti) e altri sistemi di comunicazione. (© Avv. Dario Avolio)