Suonare con petulanza il campanello di casa, alle prime ore dell’alba, integra gli estremi del delitto di molestia di cui all’art. 660 c.p.
E’ questo l’approdo del Supremo Collegio, a conferma di una decisione resa dal Tribunale di Trento ai danni di uomo che, con tale atteggiamento, aveva indubbiamente arrecato disturbo e molestia ai danni dell’ex coniuge.
In particolare, l’aver ripetutamente suonato il campanello di casa della ex moglie, a detta dei massimi giudicanti, integra il reato di molestia o disturbo alle persone in quanto, secondo un consolidato orientamento, tale fattispecie non ha natura abituale e ben può essere realizzata con una sola azione purchè idonea, come nel caso di specie, ad arrecare disturbo, fastidio e petulanza. (© Avv. Dario Avolio)